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R.D. 13/02/1933 n. 215

Art. 67 Il ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previ- R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. ste dagli articoli 14 e 15 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiarie nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.

Art. 68 Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo stato, esso esercita obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuenza per provvedere al reparto, all'esazione ed al versamento della quota di spese carico dei proprietari interessati. L'assunzione della funzione di contribuenza è facoltativa quando nel perimetro del consorzio rientri soltanto in parte il territorio da bonificare. Se per le funzioni di contribuenza si costituisc.pposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l'esecutorietà dei ruoli, fino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.

Art. 69 Con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col ministro per la grazia e giustizia, può autorizzarsi il personale dei consorzi di bonifica rogare in forma pubblica amministrativa i contratti, nell'interesse dei consorzi. L'autorizzazione può esser data soltanto se si tratti di consorzi che abbiano assunto l'esecuzione di opere pubbliche di rilevante importanza e se il personale da autorizzare, oltre alla laurea in legge, abbia conseguito dalla regia scuola di scienze politiche di padova il diploma di abilitazione all'esercizio delle funzioni amministrative presso i consorzi. L'agevolazione prevista dal presente articolo è conservata ai consorzi, il cui personale sia stato già autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica.

Art. 70 Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purchè presti giuramento nelle mani del pretore del mandamento dove ha sede il consorzio.

CAPO II I consorzi di miglioramento fondiario

Art. 71 Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica. Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli

articoli 21 ultimo comma, 55, 60, 62, 66 e 67.

Art. 72 I consorzi di esecuzione di opere di miglioramento fondiario possono presentare, per l'approvazione del ministro per l'agricoltura e per le foreste, il piano di ripartizione della spesa delle opere, con l'indicazione dell'importo totale del contributo a carico di ciascun proprietario e della quota massima di tale contributo, annualmente esigibile. Approvato il piano e fatta iscrizione dell'onere a carico di ciascun consorziato, nello speciale registro di cui all' articolo 9 della legge 5 luglio 1928 n. 1760 , i contributi, entro i limiti di importo previsti dal piano, sono garantiti da privilegio. Il privilegio prende grado dopo quello dell'imposta fondiaria e delle relative sovrimposte provinciali e comunali, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo da terzi, prima dell'iscrizione.

Art. 73 I consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo deb- bono sottoporre al visto di legittimità del prefetto i ruoli di contribuenza e i contratti di esattoria.

TITOLO VI Disposizioni finanziarie

Art. 74 La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale, sulla disponibilità di cui al R. Decreto-legge 13 giugno 1926 n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927 n. 950 e alla legge 14 giugno 1928 n. 1398 . Le casse di risparmio, gli istituti di credito fondiario, e in genere tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa possono, nei limiti R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. fissati dagli statuti o con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste o di quello per le finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari. Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, a termini degli articoli 21, 41, 59 e 72 del presente decreto.

Art. 75 Quando i consorzi non abbiano ottenuto i mutui di cui all'articolo precedente o non li abbiano ottenuti per l'intera somma necessaria, possono essere autorizzati dal ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il ministro per le finanze, ad emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi. Se i mutui hanno invece avuto luogo per l'intero importo dell'opera, l'autorizzazione non può essere concessa, se non è dimostrato che con la emissione dei titoli si provvede alla estinzione dei mutui. Possono emettersi titoli di varie serie con diversi periodi di ammortamento. La durata dell'ammortamento non può eccedere il termine di 50 anni.

Art. 76 Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà, per decreto reale su proposta del ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le disposizioni del codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con i titoli nominativi a debito dei comuni o provincie sono anche applicabili ai titoli nominativi a debito dei consorzi di bonifica.

Art. 77 L'istituto nazionale delle assicurazioni, la cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la banca nazionale del lavoro, le casse di risparmio, i monti di pietà e tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi. Gli esattori delle imposte sono autorizzati a prestare le cauzioni richieste per il servizio di esattoria, servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonché delle delegazioni sui contributi dei proprietari, delle provincie e dei comuni nelle spese di bonifica.

Art. 78 La cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di loro pertinenza, sulle disponibilità di cui al R. Decreto-legge 13 giugno 1926 n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, numero 950, e alla legge 14 giugno 1928 n. 1398, con ammortamento in un periodo non superiore ai 30 anni e col concorso nel pagamento degli interessi, a carico del bilancio del ministero della agricoltura e delle foreste in ragione del 2 per cento all'anno, calcolato però sempre in relazione ad un saggio globale di interesse del 4 per cento qualunque sia quello di effettiva concessione dei mutui. Sulle somme mutuate verranno corrisposti alla cassa depositi e prestiti, nei primi cinque anni, i soli interessi; nei 25 anni successivi, agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito. I comuni mutuatari avranno, però, sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve.

Art. 79 Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le casse di risparmio, i monti di pietà di prima categoria e gli altri istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a comuni, università e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio. Tali prestiti saranno garantiti da ipoteche sul patrimonio dell'ente mutuatario o, trattandosi di comuni, da delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di entrata. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 74 sono applicabili anche ai prestiti contemplati dal presente articolo e dal precedente.

Art. 80 Lo stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a l. 3 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio concesso ai sensi del precedente articolo 44. Il contributo dello stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti delle disponibilità del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. di cui ai precedenti articoli.

Art. 81 In casi assolutamente eccezionali, il governo del re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da consorzi di proprietari e da enti morali, che si propongano scopi di bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto reale da promuoversi dal ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, previo accertamento della sicurezza dell'operazione. Il ministro per l'agricoltura e per le foreste può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti per mezzo dell'associazione nazionale fra i consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di funzionamento.

Art. 82 È data facoltà al ministro per l'agricoltura e foreste di autorizzare le casse di risparmio e gli istituti di previdenza, non aventi fini di lucro, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento, dei consorzi previsti nel capoverso dell'art. 57.

Art. 83 I contributi nelle spese per opere di bonifica possono, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione delle opere. In tal caso, se le somme vengono versate per importo corrispondente alla quota di contributo nella spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal competente ufficio del genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, i contributi restano vincolati a favore del cessionario o del creditore pignoratizio, fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il concessionario decada dalla concessione.

Art. 84 La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può trasferire ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni. La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni. I concessionari, anche se non consorzi di proprietari, hanno facoltà di emettere delegazioni sui contributi a carico delle proprietà interessate per garantire i prestiti contratti per l'esecuzione delle opere. Qualora sia esercitata tale facoltà, l'associazione nazionale dei consorzi è tenuta, su richiesta del concessionario, a provvedere a quanto occorre per la riscossione dei contributi.

Art. 85 Qualora il concessionario di bonifica, in luogo di rilasciare delegazioni sui contributi a carico dei proprietari, intenda procedere alla cessione dei contributi e non possa, senza soverchio aggravio, procedere alla intimazione pre- vista dall' art. 1539 del codice civile , il ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre che della cessione sia data notizia per estratto in un giornale quotidiano della provincia e ne sia fatta notifica al prefetto, competente a rendere esecutivi i ruoli, ed all'agente incaricato delle riscossioni. La cessione sarà efficace a tutti gli effetti di legge, solo quando siano osservate le formalità suddette.

 

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